Scuola secondaria di primo grado Poliziano

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Gentili Famiglie,

L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.

Le autorizzazioni rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche hanno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca (dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico).

A seguito dell’intervento normativo, tale autorizzazione è attualmente obbligatoria e, in sua assenza, l’alunno/a dovrà essere ritirato dai genitori e/o dai loro delegati.

Per questo, in relazione alla Vostra richiesta di consentire l’uscita dalla scuola senza accompagnatore di Vostro/a figlio/a, considerata la situazione familiare da Voi illustrata e tenuto anche conto delle responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori che incombono all’Amministrazione scolastica e al personale che ha in affidamento il minore, al fine di valutare ogni aspetto utile per l’autorizzazione da Voi richiesta, per consentire l’uscita degli allievi senza consegna diretta ad altro soggetto maggiorenne autorizzato, Vi chiediamo di produrre la seguente autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, da consegnare tempestivamente al docente Coordinatore di Classe, che consegnerà documentazione in Segreteria, annotando sul Registro di classe i nominativi.

In caso di uscita anticipata, il minore verrà consegnato comunque solo ed esclusivamente ai genitori o ai delegati.

Scarica modulo di autorizzazione

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